PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizioni).

      1. Sono denominati «grandi itinerari culturali europei» e «itinerari culturali europei» gli itinerari di valore storico, religioso, culturale riconosciuti dal Consiglio d'Europa.
      2. La presente legge disciplina le attività promozionali, di tutela e di valorizzazione riguardanti l'insieme delle strade e dei percorsi che fanno parte del tratto italiano degli altri itinerari culturali europei riconosciuti, o in via di riconoscimento alla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio d'Europa.
      3. Ai fini della presente legge sono denominate:

          a) «Via Francigena», il fascio di strade e la grande direttrice viaria che nel medioevo costituì la principale via di comunicazione tra il mare del nord e Roma, mantenendosi nei secoli via di pellegrinaggio laico e religioso;

          b) «rotta dei Fenici», il percorso marittimo, seguito dagli antichi Fenici, che congiunge una serie di porti e di città e che ha costituito la principale via di comunicazione commerciale e culturale tra l'oriente e l'occidente del Mediterraneo, tra la sponda nord e la sponda sud dall'XI secolo avanti Cristo all'epoca attuale;

          c) «Via Carolingia», il percorso del viaggio e le tappe che l'imperatore Carlo Magno effettuò nell'autunno dell'800 per recarsi a Roma.

      4. Il percorso degli itinerari di cui al comma 3 è stabilito per ciascun itinerario dall'allegato A annesso alla presente legge.

 

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Art. 2.
(Individuazione degli ambiti geografico-territoriali).

      1. Lo Stato e le regioni interessate riconoscono gli itinerari culturali europei quali risorse culturali e ambientali di interesse pubblico. A tale scopo, e anche al fine di aumentare l'efficacia degli interventi già effettuati, lo Stato promuove:

          a) la tutela, la valorizzazione e il recupero delle testimonianze e dei lasciti storici, culturali, religiosi, ambientali, paesaggistici e della funzione originaria dei territori attraversati dalla Via Francigena, dalla rotta dei Fenici e dalla Via Carolingia;

          b) il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione residente nelle aree interessate, attraverso interventi di recupero, rifunzionalizzazione, valorizzazione, manutenzione e promozione del patrimonio storico-culturale e ambientale;

          c) la riqualificazione del patrimonio ricettivo esistente, anche mediante opportune azioni di promozione turistica e di marketing territoriali;

          d) l'affermazione dell'identità culturale europea nelle sue diversità e nella sua unitarietà, in particolare attraverso la valorizzazione del suo patrimonio culturale e paesaggistico, mediante la cooperazione transnazionale;

          e) il turismo culturale sostenibile e compatibile, anche finalizzato all'incremento dei flussi turistici in Italia e in Europa;

          f) l'accrescimento delle opportunità di arricchimento e di sviluppo culturale del cittadino e del turista al fine di migliorarne la qualità della vita e del soggiorno;

          g) le strategie di collaborazione pubblico-private, al fine di attivare processi di sviluppo integrato del territorio.

 

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Art. 3.
(Progetti di promozione, tutela e valorizzazione).

      1. Le regioni e gli enti locali, singoli o associati, predispongono, di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministero delle attività produttive, progetti finalizzati alla tutela del paesaggio, al ripristino o al miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione, al completamento di interventi già effettuati, all'arricchimento e all'efficace integrazione dei circuiti della Via Francigena, della rotta dei Fenici e della Via Carolingia, secondo le seguenti priorità:

          a) restauro scientifico e risanamento conservativo di immobili di interesse storico-artistico di proprietà pubblica e privata;

          b) manutenzione, conservazione, perfezionamento della sicurezza, incremento delle possibilità di fruizione pubblica dei beni di interesse storico, artistico e ambientale esistenti sul territorio interessato dall'antico tracciato, di proprietà di enti pubblici e di privati, già oggetto di intervento anche parziale e già inseriti in un circuito turistico e culturale legato alla Via Francigena, alla rotta dei Fenici e alla Via Carolingia;

          c) manutenzione, recupero e ricostruzione, anche in forma ciclabile o carrabile, di tratte di percorso dell'antico tracciato, in interconnessione con le infrastrutture per la mobilità già esistenti allo scopo di favorirne e di migliorarne la percorribilità a fini escursionistici;

          d) miglioramento della ricettività turistica con particolare riguardo agli interventi di completamento e di manutenzione delle strutture già esistenti e funzionanti;

          e) tutela e salvaguardia dell'ambiente, anche mediante interventi di ripristino del paesaggio che prevedano la valorizzazione di tratti di paesaggi storici, l'inserimento di vegetazione appropriata e utile alla riconoscibilità dei percorsi, la ricomposizione delle aree viciniori alle emergenze architettoniche

 

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e storico-testimoniali connesse ai percorsi o alla viabilità ad essi afferente, il recupero di aree degradate capaci di completare e di perfezionare interventi di carattere storico-architettonico;

          f) manutenzione e promozione della sentieristica lungo gli itinerari, anche attraverso l'installazione di cartellonistica e di segnaletica;

          g) attività di informazione, comunicazione, produzione di materiale cinematografico e multimediale nonché promozione del prodotto turistico-culturale e ambientale rappresentato dalla Via Francigena, dalla rotta dei Fenici e dalla Via Carolingia, promuovendo collegamenti e collaborazioni con località interessate da tali itinerari in altri Paesi europei;

          h) attività di formazione, ricerca e documentazione sul tema degli itinerari di pellegrinaggio, delle rotte mediterranee e dei cammini storici, promosse dal mondo della scuola e dell'università, anche attraverso stage e scambi tra istituzioni formative dei diversi Paesi europei, finalizzate a sottolineare il valore interculturale e internazionale del percorso di pellegrinaggio, per favorire, attraverso la conoscenza e la storia degli itinerari di cui alla presente legge, la consapevolezza di una comune identità europea;

          i) produzione di materiale fotografico, al fine di sintetizzare, attraverso la scelta delle immagini, l'enorme eredità di ciò che la Via Francigena, la rotta dei Fenici e la Via Carolingia hanno rappresentato nel tempo e rappresentano oggi.

      2. Ai sensi del comma 1 del presente articolo ciascuna regione o gruppi di regioni individuano i progetti regionali e redigono annualmente, sentito il parere della commissione regionale istituita ai sensi dell'articolo 137 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, una graduatoria degli interventi previsti sul proprio territorio, o sui propri territori in caso di progetti interregionali, da trasmettere entro il 1o

 

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febbraio di ogni anno alla commissione di cui al comma 5 del presente articolo.
      3. I progetti di cui al comma 1 possono essere finanziati per un importo non superiore al 70 per cento del totale del loro costo e possono essere attuati in collaborazione con le agenzie di pellegrinaggio, con enti, con associazioni e con attività imprenditoriali presenti sul territorio.
      4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è istituito un Fondo presso il Ministero per i beni e le attività culturali, denominato «Fondo per la valorizzazione degli itinerari culturali europei». A decorrere dall'anno 2006, al Fondo è attribuito un finanziamento annuale di 30 milioni di euro.
      5. Il Fondo di cui al comma 4 è amministrato da una commissione nominata, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di intesa con il Ministro delle attività produttive. Entro due mesi dalla sua costituzione, la commissione adotta il proprio regolamento di organizzazione interno e il regolamento contenente i criteri per l'attribuzione dei contributi previsti dalla presente legge.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.